(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2017). IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), come modificata dalla legge regionale 10 maggio 2016, n. 6 (Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7), ed in particolare l'art. 2, comma 4, che prevede che con regolamento, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri di accreditamento dei Punti di ascolto previsti dalla legge medesima; Ritenuto di disciplinare con regolamento, in applicazione del sopra menzionato art. 2, comma 4, i criteri di accreditamento dei Punti di ascolto; Sentito il Gruppo di lavoro tecnico di cui all'art. 4 della legge regionale n. 7/2005, il quale nella seduta del 24 ottobre 2017 ha esaminato il testo del regolamento, esprimendo sul medesimo parere favorevole; Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2017, n. 2227, con la quale e' stato approvato in via preliminare il regolamento sopra menzionato; Sentita la Commissione consiliare competente, la quale nella seduta del 27 novembre 2017 ha esaminato il testo del regolamento, esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2017, n. 2437; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per l'accreditamento dei centri di prevenzione, sostegno e aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati Punti di ascolto, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI