(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2017). 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi  regionali
per l'informazione, la prevenzione e la tutela  delle  lavoratrici  e
dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche  e  da  fenomeni
vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), come  modificata
dalla legge regionale 10 maggio 2016, n.  6  (Modifiche  della  legge
regionale 8 aprile 2005, n. 7), ed in particolare l'art. 2, comma  4,
che prevede che con regolamento, da  adottarsi  previo  parere  della
Commissione  consiliare  competente,  sono  stabiliti  i  criteri  di
accreditamento dei Punti di ascolto previsti dalla legge medesima; 
  Ritenuto di disciplinare con regolamento, in applicazione del sopra
menzionato art. 2, comma 4, i criteri di accreditamento dei Punti  di
ascolto; 
  Sentito il Gruppo di lavoro tecnico di cui all'art. 4  della  legge
regionale n. 7/2005, il quale nella seduta del  24  ottobre  2017  ha
esaminato il testo del regolamento, esprimendo  sul  medesimo  parere
favorevole; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2017,  n.
2227,  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare  il
regolamento sopra menzionato; 
  Sentita la Commissione consiliare competente, la quale nella seduta
del  27  novembre  2017  ha  esaminato  il  testo  del   regolamento,
esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
  Visto l'art. 42  dello  statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre  2017,  n.
2437; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento per l'accreditamento  dei  centri  di
prevenzione, sostegno e aiuto nei confronti delle lavoratrici  e  dei
lavoratori, denominati Punti di ascolto, ai sensi dell'art. 2,  comma
4, della legge regionale 8 aprile 2005, n.  7  (Interventi  regionali
per l'informazione, la prevenzione e la tutela  delle  lavoratrici  e
dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche  e  da  fenomeni
vessatori e  discriminatori  nell'ambiente  di  lavoro)»,  nel  testo
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del  presente
provvedimento. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI